Cessazione del servizio di tutela per alcune categorie di utenti - Delibera ARG/gas 71/11

Gentile Cliente,
La informiamo che, come previsto dall’art. 5 della Delibera emanata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ARG/gas 71/11 del 9 giugno 2011, a far data dal 1 ottobre 2011, i clienti diversi da quelli di cui al comma 4.1 del TIVG così come modificato dal presente provvedimento, non avranno più diritto al servizio di tutela. Si tratta in particolare dei clienti titolari di “punti di riconsegna per usi diversi“ con consumi superiori ai 50.000 Smc/anno. Il servizio di tutela continuerà invece ad essere garantito ai clienti titolari di:
 

  1. “punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale domestico”;
  2. “punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico”;
  3. “punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico”, con ciò intendendo il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.
  4. “punto di riconsegna per usi diversi”, con consumo minore o uguale a 50.000 Smc/anno e attualmente serviti in regime di tutela.


Pertanto, i clienti titolari di “punti di riconsegna per usi diversi“ con consumi superiori ai 50.000 Smc/anno, entro il 31 agosto 2011, dovranno stipulare un nuovo contratto di fornitura a condizioni di libero mercato con qualsiasi esercente la vendita, incluso l’attuale.


In caso di mancata stipula del contratto, la fornitura verrà garantita dall’attuale esercente la vendita alle condizioni di libero mercato che dovranno essere proposte al cliente entro l’ 1 agosto 2011.

Fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 7 della deliberazione 144/07, qualora il cliente decida di stipulare un contratto di fornitura con un esercente la vendita diverso dall’attuale esercente, il diritto di recesso dovrà essere esercitato direttamente dal cliente interessato in parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 5 comma 5.2bis della medesima delibera.

Le informazioni di cui al comma 5.2 devono essere trasmesse a mezzo dell’informativa di cui all’ Allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale; l’informativa dovrà essere allegata alla fattura di cui al medesimo punto su foglio separato.

Nel caso in cui l’esercente la vendita non sia tenuto, sulla base delle condizioni contrattuali, ad inviare alcuna fattura al cliente finale entro il 15 luglio 2011, lo stesso provvederà ad inviare al cliente finale, nel predetto periodo, l’informativa di cui all’ Allegato A alla presente deliberazione a mezzo di comunicazione postale semplice.